PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le lauree ad honorem conferite dalle università degli Stati Uniti d'America a cittadini italiani che, per opere compiute o per pubblicazioni da essi curate, siano venuti in meritata fama di singolare perizia nelle discipline della facoltà per cui la laurea è concessa, hanno valore legale in Italia con gli stessi diritti delle lauree ad honorem conferite dalle università italiane ai sensi dell'articolo 169 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, di cui al regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.